Il Dl Rilancio punta sul mattone per la ripresa dell’economia – di Paolo Crisafi, Presidente Re Mind
Roma, 4 giugno 2020. Con la presentazione degli emendamenti il 4 giugno 2020, sta prendendo il via l’iter parlamentare del DL Rilancio che contiene alcune misure immobiliari rilevanti presenti in 3 macro aree: I. Edilizia e Immobiliare, II. Locazioni, III. Hotellerie e Hospitality.
Ecco i punti più importanti del Decreto.
I. EDILIZIA E IMMOBILIARE
La principale misura è il Bonus per le spese inerenti l’efficientamento energetico e la riduzione del rischio sismico – (Articoli 119 e 121)
Tipologia di interventi ed entità della detrazione
L’articolo 119 del D.L. Rilancio riconosce una maxi-detrazione nella misura massima del 110% delle spese, documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 per specifici interventi volti:
(i) ad incrementare l’efficienza energetica degli edifici (c.d. «ecobonus»).
L’articolo 119 elenca i vari interventi di efficientamento energetico per i quali spettano gli incentivi (a titolo esemplificativo, interventi di isolamento termico ed interventi che interessano gli impianti di climatizzazione) ed i requisiti per accedere alla detrazione. In particolare, è richiesto che gli interventi debbano, nel loro complesso, assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, oppure, ove tale risultato non sia raggiungibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.) ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
(ii) la riduzione del rischio sismico (c.d. «sismabonus»).
Per quanto riguarda il c.d. «sismabonus» sono interessati gli edifici destinati ad abitazioni principali nelle zone a rischio sismico medio elevato (escluse quelle ubicate in zona sismica 4).
(iii) per interventi ai predetti connessi relativi all’installazione di impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.
I soggetti che potranno usufruire degli incentivi sono:
a) i condomìni;
b) i proprietari persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità
immobiliari diverse da edifici unifamiliari non adibiti ad abitazione principale;
c) gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché gli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
d) le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
In luogo della detrazione, il contribuente potrà anche optare per la cessione o sconto dell’importo corrispondente alla detrazione, come previsto dall’articolo 121 del Decreto.
II. LOCAZIONI
La principale misura è il Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, affitto d’azienda (Art. 28 Ed Art. 122)
L’articolo 28 del D.L. Rilancio prevede il riconoscimento, in favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, a fronte degli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, di un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.
In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, il credito d’imposta spetti nella misura del 30% dei relativi canoni (art. 28, comma 2).
Inoltre, è previsto il riconoscimento di un credito d’imposta agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale. Il credito d’imposta, in questo caso, è pari al 60% del canone.
Il credito d’imposta disciplinato dall’art. 28 del D.L. Rilascio non è cumulabile con quello riconosciuto dall’art. 65 del Decreto Cura Italia, per i negozi e le botteghe.
Per poter beneficiare del credito d’imposta, è richiesto che i ricavi o i compensi nel periodo d’imposta precedente alla data di entrata in vigore del D.L. Rilancio (20 maggio 2020) non superino i 5 milioni di euro, ad eccezione delle strutture alberghiere, per le quali il credito di imposta è riconosciuto indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d’imposta precedente.
Inoltre, condizione necessaria per fruire del credito d’imposta commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e, per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale, con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno è che i conduttori, se esercenti un’attività economica, abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.
Il credito d’imposta è utilizzabile:
(i) nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero
(ii) in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Inoltre, l’articolo 122 del D.L. Rilancio, prevede la possibilità di cedere il credito d’imposta al locatore o al concedente o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari fino al 31 dicembre 2021. Circa le modalità di fruizione del credito oggetto di cessione è previsto che i cessionari possano utilizzare il suddetto credito oggetto di cessione.
III. Hotellerie e Hospitality
Le principali misura sono:
– il Fondo Turismo – (Art. 178)
Al fine di sostenere il settore turistico è prevista l’istituzione di apposito fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2020, destinato alla sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio e fondi di investimento, gestiti da società di gestione del risparmio, per operazioni di acquisto, ristrutturazione e valorizzazione di immobili destinati ad attività turistico-ricettive.
Le modalità e le condizioni di funzionamento del fondo anche mediante il coinvolgimento di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. sono demandate ad un apposito decreto interministeriale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo adottato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
La dotazione del Fondo Turismo potrà essere aumentata con l’apporto di ulteriori 100 milioni di euro per l’anno 2021.
– Tax Credit Vacanze – (Articolo 176)
Il Decreto, con l’obiettivo di incentivare la ripresa del settore turistico, fortemente colpito dai provvedimenti restrittivi emanati per far fronte alla pandemia, introduce il cd. «bonus vacanze» (art. 176) in favore dei nuclei familiari con un reddito ISEE non superiore ad Euro 40.000, nella forma di un credito d’imposta nella misura massima di Euro 500,00 per nucleo familiare.
Le spese per ottenere il riconoscimento del «bonus» devono essere sostenute in un’unica soluzione, in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva ovvero da un singolo agriturismo o da un singolo bed and breakfast Il pagamento deve essere corrisposto senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.
Il «bonus» sarà riconosciuto per l’80 % sotto forma di sconto da parte dell’esercente sul corrispettivo dovuto mentre, il restante 20 per cento, in forma di detrazione d’imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte del titolare.
Lo sconto sarà rimborsato al gestore dei servizi sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché ad istituti di credito o intermediari finanziari.
Nel corso del percorso parlamentare Re Mind continuerà a fornire assistenza tecnica-normativa alla forze politiche di governo e di opposizione al fine di migliorare le misure normative sia presenti nel Dl Rilancio sia negli emanandi futuri provvedimenti, primo fra tutti nel Dl semplificazioni.